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Più rigore nelle informazioni sui derivati. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3773 della Prima sezione civile, depositata il 17 febbraio, fornisce un'ampia ricognizione degli obblighi di trasparenza che riguardano gli intermediari finanziari e, a proposito di derivati, spiega che l'avvertimento che deve essere dato al risparmiatore quando le perdite iniziano a farsi eccessive non può essere rispettato con la sola comunicazione periodica dell'esito delle operazioni. Stessa esigenza di trasparenza per quanto riguarda l'"effetto leva", una sorta di volano per guadagni e perdite su derivati e futures: l'intermediario doveva informare con chiarezza il cliente del profilo di rischio dell'attività anche prima del Regolamento Consob che esplicitamente disciplinava la fattispecie. La Cassazione è intervenuta così ad annullare con rinvio una sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva respinto il ricorso di un risparmiatore che, in una serie di operazioni di borsa attraverso la sottoscrizione di contratti a termine futures e options, aveva subìto perdite per circa 75mila euro. Tra i motivi di ricorso, gli addebiti alla banca di non avere rappresentato le caratteristiche dell'investimento e lo specifico rischio che le operazioni finanziarie avrebbero comportato e l'assenza di informazioni sulla congruità dell'investimento. Per la Corte d'appello la responsabilità dell'intermediario non può derivare automaticamente dall'esito infruttuoso di operazioni rischiose su un mercato di borsa "oggettivamente aleatorio", ma deve essere provata con rigore quanto al nesso tra inadempimento e danno. Tanto più, sostenevano i giudici torinesi, che il risparmiatore era stato messo al corrente dei rischi dell'investimento e aveva sottoscritto le condizioni generali dei contratti negoziati. La Cassazione, sottolinea però, in termini generali, gli obblighi di buona fede che fanno capo all'intermediario anche dopo la sottoscrizione del contratto con il cliente e fa notare come non risultava essere stata osservata quella prudenza che i regolamenti interni alla banca imponeva (per esempio erano stati stipulati nello stesso giorno una pluralità di contratti d'investimento mobiliare addebitando i margini di garanzia in scoperto di conto corrente quando il Regolamento interno prescriveva l'autorizzazione da parte della filiale di non più di 2 al giorno). Ma dove la sentenza scende ancora più nel dettaglio è nella specificazione del comportamento imposto all'intermediario in materia di negoziazione di prodotti derivati. Su questo punto la Cassazione ricorda la disciplina Consob per cui gli intermediari autorizzati informano tempestivamente e in forma scritta l'investitore appena le operazioni in derivati disposte per obiettivi diversi da quelli di copertura hanno provocato un volume di perdite, effettive o potenziali, superiore al 50% del valore delle somme costituire a provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Questo vincolo, avverte ancora la Cassazione, non può essere considerato rispettato solo con la comunicazione periodica dell'esito delle operazioni. Quanto poi all'effetto leva, la Corte ricorda la definizione Consob per cui le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio, tanto che "l'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosidetto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto potenzialmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore". La banca aveva sostenuto che la Consob aveva provveduto a regolamentare l'effetto leva" solo a partire dal 1997 e le operazioni precedenti dovevano essere escluse da un obbligo specifico di informazione, ma la Cassazione precisa che Consob non ha fatto altro che registrare un fenomeno economico collegato a un preciso contratto. Infine, per il Tribunale di Cuneo la veridicità della dichiarazione degli amministratori sul fatto che la società "è munita di competenza ed esperienza in materia finanziaria" è affidata "a un criterio di autoresponsabilità che grava su chi la rende"; e una volta resa, la "Dichiarazione di operatore qualificato" trasferisce di fatto il rischio-swap sull'investitore, a meno che il proponente abbia messo in pratica comportamenti dolosi.
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